Associazione Culturale
“UN ALTRO PUNTO DI VISTA”
STATUTO
Art. 1. COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione Culturale denominata “UN ALTRO PUNTO DI VISTA”. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “UN ALTRO PUNTO DI VISTA” anche l’espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”.
Art. 2. FINALITÀ
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale come stabilite nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore. Tali finalità risulteranno realizzate attraverso l’organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all’art 5 del DLgs 117 del 2017.
Art. 3. ATTIVITÀ
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, dell’attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente Statuto. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante la divulgazione di strumenti e tecniche per la crescita personale e lo sviluppo del potenziale umano, attraverso la messa a disposizione del ricercatore motivato di tutti gli strumenti indispensabili a compiere un autentico lavoro interiore che lo condurrà alla felicità incondizionata e alla consapevolezza di sé.
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 117/2017, l’Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale: incoraggiare incontri tra gli associati e non, per accrescere le conoscenze e l’aggregazione degli interessi culturali in funzione di una maturazione e crescita umana.
Art. 4 SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede nel comune di Roma (RM). La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede legale all’interno dello stesso comune. La variazione della sede legale all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
Art. 5. DEMOCRATICITÀ
L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli Associati.
Art. 6. PATRIMONIO
Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli Associati in sede di costituzione, anche:
a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell’Associazione;
c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.
L’Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominate agli Associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’Organo Amministrativo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Art. 8. LIBRI SOCIALI
Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli Associati o degli Aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 9. ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall’Organo di Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall’Organo di Amministrazione stesso. La decisione dell’Organo di Amministrazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati. Non sono ammessi Associati a carattere transitorio. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l’Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
La qualifica di Associato è perduta per recesso, decadenza, esclusione; inoltre, per le persone fisiche anche in caso di morte, e per gli enti anche in caso di scioglimento. Il recesso avviene automaticamente con la presentazione all’organo direttivo, da parte del Associato, della dichiarazione di dimissioni. La decadenza è automatica per tutti gli Associati che dopo novanta giorni dalla scadenza non abbiano ancora rinnovato la loro quota annuale. Il consiglio direttivo delibera in tal senso nella prima seduta utile. L’esclusione è deliberata dall’organo direttivo nei confronti degli Associati che hanno manifestato un comportamento contrario ai principi stabiliti da questo statuto o dal regolamento adottato.
Art. 10. INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI
Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dall’Organo di Amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione.
Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta.
La richiesta degli Associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 11. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea degli Associati;
– l’Organo di Amministrazione;
– l’Organo di controllo.
Art. 11. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea degli Associati per la durata di 3 anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati. Ove non abbia già provveduto l’Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
Art. 12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all’ammontare della quota Associativa annuale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione.
Art. 13. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.
In particolare , rientra fra i suoi compiti:
● assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
● deliberare sulle domande di ammissione degli associati e sulla loro cessazione o esclusione;
● determinare le quote associative annuali;
● promuovere e organizzare gli eventi associativi;
● contrarre con enti pubblici o privati, con istituti di credito, nonché con i soggetti privati persone fisiche; stipulare, operare, modificare e risolvere contratti commerciali, di conto corrente bancario, di apertura di credito, di finanziamento di qualsiasi tipo e durata;
● attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti
o categorie di atti determinati.
Art. 14. RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’Associazione. Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.
Art. 15. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati provvede:
a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) alla approvazione del bilancio;
d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
e) a deliberare sull’esclusione degli Associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
f) a deliberare sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
g) ad approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo e Statuto alla sua competenza.
Art. 16. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Organo Amministrativo convoca l’Assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall’art. 7, con un avviso contenente l’ordine del giorno, la data e l’orario, sia della prima che della seconda convocazione, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun Associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il socio ha l’onere di fornire un indirizzo di posta elettronica valido e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. L’Organo Amministrativo dovrà pure convocare l’Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un terzo degli Associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.
Art. 17. DIRITTO DI VOTO
Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha un voto.
Art. 18. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l’Associazione dovesse contare un numero di Associati non inferiore a cinquecento. L’intervento dell’Associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto.
Art. 19. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL’ASSEMBLEA
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l’Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea nominerà il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Al Presidente dell’Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli Associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.
L’associato può esprimere il voto per corrispondenza o intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l’espressione del voto in via telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell’Organo Amministrativo.
Art. 20. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Per la validità costituzione dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Art. 21. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell’organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell’organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All’organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L’organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.
In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 22. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.
Art. 23. RINVIO
Alla Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo Settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.